Come funziona la regolarizzazione dei migranti

Una breve guida per presentare la richiesta di emersione dei rapporti di lavoro e di regolarizzazione dei cittadini stranieri

Il governo italiano ha recentemente approvato un’ampia regolarizzazione per “irregolari”, immigrati impiegati o in cerca di occupazione in tre macrosettori: lavoro domestico; assistenza alla persona; agricoltura - allevamento - pesca.

Dal 1° giugno al 15 agosto 2020 si può presentare la domanda per la regolarizzazione.

 

Come presentare la domanda?

La Comunità di Sant'Egidio s'impegna a favorire il più largo accesso possibile all’esercizio di questo diritto; per questo, ha attivato servizi di orientamento e assistenza ai fini della presentazione della domanda.

 

Contatti


È attivo un indirizzo e-mail cui i migranti possono rivolgersi per ricevere informazioni o prendere appuntamento con i centri della Comunità [email protected]

È possibile anche telefonare allo 06 899 22 00.


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REGOLARIZZAZIONE 2020 (download pdf)

Per orientarsi: colf, badanti, braccianti: regolarizzazione al via. Ecco quando, come, dove e i costi

I tempi: dal 1° giugno al 15 agosto
Dal 1° giugno entra in vigore il decreto con le misure per presentare la richiesta di emersione dei rapporti di lavoro e di regolarizzazione dei cittadini stranieri senza un permesso di soggiorno, la cosiddetta «sanatoria» degli irregolari. I datori di lavoro e cittadini stranieri potranno inviare le richieste di regolarizzazione fino al 15 agosto.

I termini per la presentazione della domanda sono stati prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 (Consiglio dei Ministri n. 52, 15 giugno 2020).

 

Chi può fare domanda
Le richieste possono essere fatte sia dal datore di lavoro che dal lavoratore. Possono fare domanda:

- i datori di lavoro che vogliano assumere cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o che vogliano regolarizzare un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri (i cittadini stranieri devono essere presenti prima dell’8 marzo e non devono aver lasciato il territorio nazionale da quella data).

- i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 presenti in Italia prima dell’8 marzo.

 

I settori interessati
Lavoro domestico, assistenza a persone disabili o non autosufficienti, agricoltura, allevamento e zootecnica, pesca e acquacoltura e alcune attività collegate.


In sostanza sono coinvolti colf, badanti, braccianti agricoli e  lavoratori della pesca.

 

La durata dei permessi
Il contratto di lavoro può essere a tempo determinato, stagionale o a tempo indeterminato. Può essere iniziato prima oppure partire dalla data della richiesta di regolarizzazione. Se il lavoro è a tempo determinato il permesso di soggiorno avrà una durata più breve.

Il contratto di lavoro domestico o di cura può essere a tempo parziale (minimo 20 ore settimanali) ma la retribuzione deve arrivare almeno al minimo previsto per l’assegno sociale (circa 5.980,00 euro l’anno,  460 euro mensili).

I cittadini stranieri che hanno avuto invece un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, e che attualmente non hanno un lavoro, possono chiedere un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, valido solo in Italia. Il soggiorno di 6 mesi con un contratto di lavoro potrà essere convertito in un permesso UE per lavoro. 

 

Presentare la domanda e i costi
La domanda si presenta allo Sportello Unico per l’Immigrazione solo in via informatica, utilizzando il codice personale SPID, all’indirizzo:  https://nullaostalavoro.dlci.interno.it

Prima di inviare la domanda il datore di lavoro deve versare un contributo di Euro 500,00 con il modello F24 (REDT 2020), scaricabile dai siti del Ministero dell’Interno, dell’Agenzia delle Entrate o presso Banche e Poste.

È necessario avere una marca da bollo da 16 Euro e indicare il suo numero identificativo nella domanda.

Dopo i controlli previsti, si verrà convocati su appuntamento presso gli uffici dello Sportello Unico per l’Immigrazione dove bisognerà portare la documentazione richiesta in originale.

Per chi ha invece un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 può presentare la domanda presso POSTE ITALIANE “SPORTELLO AMICO” (KIT), indirizzata alla Questura, con UN CONTRIBUTO DI 130,00 Euro (+ 30 Euro per i costi di servizio):

- La documentazione di un’attività di lavoro svolta prima del 31 ottobre 2019 nei settori: lavoro domestico, assistenza a persone disabili o non autosufficienti, agricoltura, allevamento, pesca e alcune attività collegate,(corrispondenza intercorsa tra lavoratore e datore di lavoro ed altro).

- Il passaporto (anche scaduto), o un foglio di riconoscimento fatto dal Consolato del paese di origine in Italia, oppure un permesso di soggiorno scaduto.

- La prova di essere presenti in Italia prima dell’8 marzo 2020 (non bisogna essere usciti dopo questa data)

Dopo i controlli previsti, si verrà convocati su appuntamento presso l’Ufficio Immigrazione della Questura competente dove bisognerà portare la documentazione richiesta in originale.

 

Come si dimostra la presenza in Italia?
Le prove riconosciute sono precedenti segnalazioni o contatti con la polizia oppure documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione o da privati che svolgono un servizio pubblico. 


Alcuni esempi: Timbro di ingresso in Italia sul passaporto, impronte rilasciate presso un ufficio di polizia, tesserino sanitario STP, ricevuta Pronto Soccorso, schede telefoniche, iscrizione a scuola dei bambini, documentazione proveniente da centri di accoglienza, multe.

Altri esempi su:  https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_emersione_2020.pdf

 

Al momento della domanda il sistema informatico dello sportello unico per l’immigrazione e l’ufficio postale forniscono una ricevuta per il lavoratore. Con la ricevuta il lavoratore straniero è regolare sul territorio italiano.
Per i cittadini stranieri che hanno dei permessi di soggiorno provvisori e/o non convertibili in permessi di soggiorno per lavoro (per motivi religiosi, per assistenza a minore, per cure mediche, per richiesta asilo, per ricorsi pendenti, e altri tipi etc..) è necessaria una valutazione caso per caso.
I patronati, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria che hanno un Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Interno forniscono aiuto a titolo gratuito.
Le domande possono essere rifiutate se il datore di lavoro o il lavoratore sono stati condannati per una serie di reati indicati nel Decreto Legge (DL n.34 art 103 comma 8, comma 10), tra i quali essere stati condannati per una serie di reati, dalla droga al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, nonché quelli considerati una minaccia per l’ordine pubblico.
 

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